Fatturazione in edilizia e reverse charge
Introduzione
La fatturazione nel settore edilizio presenta diverse peculiarità, specialmente in relazione all’applicazione dell’IVA. Qui ci proponiamo di chiarire le modalità di fatturazione e il meccanismo del reverse charge, in particolare nei seguenti contesti:
- Fatturazione IVA tra operatori edili con lo stesso codice ATECO;
- Fatturazione IVA tra operatori edili e privati;
- Fatturazione IVA tra operatori edili con codici ATECO diversi.
1. Fatturazione IVA tra operatori edili con lo stesso codice ATECO
Quando due operatori edili, entrambi con lo stesso codice ATECO, si scambiano beni o servizi, si applica il meccanismo del reverse charge. Questo signica che il fornitore emette la fattura senza addebitare l’IVA, e sarà il cliente a dover integrare l’IVA nella propria dichiarazione.
Esempio di fattura
Supponiamo che un’impresa A subappalti lavori di muratura ad un’impresa B, entrambe con lo stesso codice ATECO 43.39 (altre attività di lavori specializzati di costruzione nca):
IMPRESA A
Partita IVA: XXXXXXXX
IMPRESA B
Partita IVA: YYYYYYYY
Descrizione: Lavori di muratura
Importo: € 10.000
IVA: Non applicabile (reverse charge ex art. 17, c. 6, DPR 633/72)
Totale: € 10.000
Fonte:
Agenzia delle Entrate, [Risoluzione 46/E del 24 aprile 2017]
2.1 Fatturazione IVA tra operatori edili e privati
Nel caso di operazioni tra operatori edili e clienti privati, il reverse charge non si applica. L’impresa edile deve emettere la fattura con l’IVA addebitata al cliente.
Esempio di fattura
Un’impresa edile A realizza lavori di ristrutturazione per un privato B:
IMPRESA A
Partita IVA: XXXXXXXX
SIG. B
Codice Fiscale: ZZZZZZZZZ
Descrizione: Lavori di ristrutturazione
Importo: € 10.000
IVA (10%): € 1.000
Totale: € 11.000
Fonte:
Agenzia delle Entrate, [Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015]
2.2 Fatturazione IVA tra operatori edili e privati
Nel caso di operazioni tra operatori edili e clienti privati, il reverse charge non si applica. L’impresa edile deve emettere la fattura con l’IVA addebitata al cliente. Tuttavia, in speciche circostanze, come la ristrutturazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’aliquota IVA può essere ridotta al 4%, in conformità alla Legge 104.
Esempio di fattura
Un’impresa edile A realizza lavori di ristrutturazione per eliminare le barriere architettoniche a favore di un privato B che possiede i requisiti previsti dalla Legge 104:
IMPRESA A
Partita IVA: XXXXXXXX
SIG. B
Codice Fiscale: ZZZZZZZZZ
Descrizione: Lavori di ristrutturazione per eliminazione barriere architettoniche
Importo: € 10.000
IVA (4%): € 400
Totale: € 10.400
In questo caso, il privato B deve fornire all’impresa A la documentazione che attesti i requisiti previsti dalla Legge 104 per poter beneciare dell’aliquota IVA ridotta al 4%.
Fonte:
Agenzia delle Entrate, [Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015]Legge 5 febbraio 1992, n. 104, [Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate]
Lavori soggetti a reverse charge
Il reverse charge si applica principalmente ai seguenti lavori:
- Lavori di costruzione, ristrutturazione, completamento e demolizione di edici.
- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento, di climatizzazione e di sicurezza.
- Lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanicazione.
Conclusione
La corretta applicazione dell’IVA in edilizia è fondamentale per rispettare la normativa scale e prevenire sanzioni. Gli operatori del settore devono conoscere le regole del reverse charge e saper distinguere le diverse situazioni in cui si trovano ad operare. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o di rivolgersi a un consulente fiscale.
Fonti:
Agenzia delle Entrate, [Risoluzione 46/E del 24 aprile 2017]
Agenzia delle Entrate, [Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015]
Agenzia delle Entrate, [Guida alla Fatturazione 2023]
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, [Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate]
3.1 Fatturazione IVA tra operatori edili con codici ATECO diversi
Se due operatori edili hanno codici ATECO diversi, l’applicazione dell’IVA varia in base alla natura dell’attività svolta. Se l’attività rientra tra quelle previste dall’art. 17, c. 6 del DPR 633/72, si applica il reverse charge. In caso contrario, l’IVA deve essere addebitata come in una transazione standard.
Esempio di fattura
Un’impresa A (codice ATECO 41.20) commissiona lavori di impiantistica ad un’impresa B (codice ATECO 43.21):
IMPRESA A
Partita IVA: XXXXXXXX
IMPRESA B
Partita IVA: YYYYYYYY
Descrizione: Lavori di impiantistica
Importo: € 5.000
IVA: Non applicabile (reverse charge ex art. 17, c. 6, DPR 633/72)
Totale: € 5.000
NB: L’impresa A deve avere a monte un contratto di sub-appalto per fruire del reverse charge, in alternativa l’IVA deve essere esposta.
Fonte: Agenzia delle Entrate, [Guida alla Fatturazione 2023]
3.2 Fatturazione IVA tra operatori edili e soggetti passivi con codici ATECO diversi
Quando si tratta di un operatore edile, l’applicazione dell’IVA può variare. Se le attività non rientrano tra quelle specificamente soggette a reverse charge, si applica l’IVA ordinaria. Un esempio comune è quello di un’impresa edile che commissiona lavori ad un fabbro.
Esempio di fattura
Un’impresa edile A (codice ATECO 41.20 o 43.00…) commissiona la realizzazione di strutture metalliche ad un fabbro B (codice ATECO 25.99.30):
IMPRESA A
Partita IVA: XXXXXXXX
FABBRI B
Partita IVA: YYYYYYYY
Descrizione: Realizzazione e installazione di strutture metalliche
Importo: € 5.000
IVA (22%): € 1.100
Totale: € 6.100
In questo caso il fabbro emette una fattura con l’IVA al 22% addebitata all’impresa edile, poiché l’attività svolta non rientra tra quelle soggette a reverse charge secondo l’art. 17, c. 6 del DPR 633/72.
3.3 Fatturazione IVA tra operatori
Quando un’impresa edile (con codice ATECO 43.00…) è in appalto con un soggetto passivo (Studio, ufficio, officina…) in questo caso può emettere fattura in reverse charge.
Fonte: Agenzia delle Entrate, [Guida alla Fatturazione 2023]
Lavori soggetti a reverse charge
Il reverse charge si applica principalmente ai seguenti lavori:
– Lavori di costruzione, ristrutturazione, completamento e demolizione di edifici;
– Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento, di climatizzazione e di sicurezza;
– Lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Conclusione
La corretta applicazione dell’IVA in edilizia è fondamentale per rispettare la normativa fiscale e prevenire sanzioni. Gli operatori del settore devono conoscere le regole del reverse charge e saper distinguere le diverse situazioni in cui si trovano ad operare. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o di rivolgersi a un consulente fiscale.
Fonti:
– Agenzia delle Entrate, [Risoluzione 46/E del 24 aprile 2017]
– Agenzia delle Entrate, [Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015]
– Agenzia delle Entrate, [Guida alla Fatturazione 2023]
Holding di famiglia: vantaggi e segregazione delle quote
Holding di famiglia
Le holding sono enti il cui oggetto sociale prevede tipicamente l’assunzione e la detenzione di partecipazioni societarie. In combinazione con altri strumenti, quali i patti di famiglia, i patti parasociali o il trust, la c.d. “holding di famiglia” può rivelarsi un efficace strumento di gestione delle aziende facenti capo ad un unico gruppo familiare nonché del passaggio generazionale all’interno dello stesso. La holding permette, infatti, di sfruttare diversi vantaggi sotto il profilo finanziario, fiscale e societario.
I vantaggi della holding
Riguardo al primo aspetto, quello finanziario, si pensi alla possibilità di avere nella holding il collettore della liquidità del gruppo attuando poi il finanziamento diretto delle controllate senza dover ricorrere a finanziamenti da parte dei soci in una o nell’altra società e allo stesso tempo potendo valutare la distribuzione delle eccedenze ai soci sotto forma di dividendi. Anche i finanziamenti infragruppo possono avvenire mediante l’utilizzo di strumenti e contratti essibili, non rigidamente disciplinati ed attraverso forme più sosticate di cash pooling bancario o anche solo infra-societario all’interno del gruppo.
Sotto il profilo scale i vantaggi che si possono attivare sono diversi, tra questi per citarne alcuni:
- l’accesso al consolidato fiscale che permette di determinare un unico imponibile di gruppo
l’applicazione della cosiddetta Participation exemption (Pex) alla distribuzione dei dividendi
infragruppo e alle plusvalenze degli asset partecipativi che, in virtù della previsione dell’art. 87 del TUIR, vengono tassati solo sul 5% del loro ammontare, essendo esenti al 95%;
la deduzione degli interessi passivi sugli strumenti finanziari emessi dalla holding per remunerare alcuni o tutti i membri della famiglia che ne possiede le quote;
l’accesso alla liquidazione dell’IVA di gruppo con compensazioni fiscali tra le società.
Infine, sotto il profilo societario, è evidente la razionalizzazione garantita dal fatto di riunire tutte le partecipazioni dei membri della famiglia in unico veicolo societario che si pone al vertice rispetto alle società operative. Queste, a loro volta, possono essere gestite da amministratori e manager operativi senza scontare i meccanismi decisionali condizionati dal pluralismo dei soci, che trovano invece nella holding la camera di compensazione di ogni confronto. Allo stesso tempo il capitale delle controllate può essere aperto anche a terzi per operazioni di crescita senza che la famiglia ne perda il controllo. Da questo punto di vista basta porre il pensiero alla storia dei maggiori gruppi familiari della storia del capitalismo nazionale per rendersi conto di quanto il ricorso a questo tipo di configurazione sia stato essenziale e ricorrente.
Il family trust
Obiettivi di protezione del patrimonio familiare e passaggio generazionale possono, in alcuni casi, essere più efficacemente perseguiti conferendo le quote partecipative della holding in un trust appositamente costituito. Le disposizioni costitutive del trust permettono all’imprenditore di trasferire le partecipazioni agli eredi, affidandone al contempo la gestione ad un soggetto di propria fiducia, che assume l’incarico di trustee e amministra secondo le finalità del trust e nell’interesse dei beneficiari. Perseguendo il controllo unitario sulla holding di famiglia, di cui si diceva sopra, l’istituto del trust permette contestualmente di tutelare in modo imparziale gli interessi sia degli eredi coinvolti nella gestione della società sia di quelli che partecipano alla società solo come investitori di capitale, nel rispetto delle prerogative di ognuno. Gli stessi fini potrebbero essere perseguiti ricorrendo alla donazione, esponendo però il donatario all’azione di riduzione o all’istituto della collazione invocati dai legittimari che si sentano lesi nei propri diritti di coeredi.
Confronto con i patti di famiglia
L’introduzione del c.d. “patto di famiglia”, mediante la Legge 14 febbraio 2006, n. 55, ha inteso limitare questi ostacoli per il trasferimento di aziende o partecipazioni sociali prevedendo che se tali asset sono oggetto del patto di famiglia non possono essere interessati né da azione di riduzione né da collazione. Le regole proprie della tutela della legittima vengono, quindi, sterilizzate limitatamente alla sfera dell’impresa e con l’accordo di tutti i coeredi, continuando ad operare per il restante patrimonio dell’imprenditore. Tuttavia, è indubbio che i patti di famiglia scontino alcuni limiti palesi nella programmazione dei passaggi generazionali, tra cui:
- la limitazione ai soli discendenti dell’imprenditore del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni;
- la limitazione dell’oggetto del trasferimento, che può essere costituito solo da partecipazioni di maggioranza;
- la necessità del consenso unanime dei legittimari;
- il potenziale annullamento del patto, in determinate circostanze, da parte dei legittimari sopravvenuti.
Non sempre, poi, l’imprenditore si trova nella condizione di programmare il passaggio generazionale avendo già individuato tra gli eredi quello più adatto a raccoglierne il testimone, trovandosi, ad esempio, i figli in un’ancora troppo giovane età.
Un’utile alternativa al patto di famiglia è costituita dal trust che, mentre garantisce la titolarità unitaria delle partecipazioni, permette la regolamentazione, tramite l’atto istitutivo, delle modalità di gestione e dell’esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni sociali, nonché la segregazione delle partecipazioni conferite, sia verso i terzi che verso gli altri familiari e le vicende personali in cui possono essere coinvolti, quali il divorzio, il fallimento, il decesso.
Conclusioni
L’impiego della holding di famiglia si rivela particolarmente efficace nella programmazione dei passaggi generazionali, soprattutto in combinazione con altri istituti quali il trust, e nel perseguire congiuntamente la tutela dell’integrità del patrimonio aziendale. Tale esigenza può essere avvertita tanto in presenza di una molteplicità di coeredi con differenze sul
piano delle capacità imprenditoriali, della propensione al rischio e degli interessi; quanto nei confronti di soggetti terzi o di componenti indesiderati della famiglia. Un assetto incentrato sulla combinazione di holding e trust permette, infine, una maggiore flessibilità nella scelta del continuatore dell’impresa di famiglia, permettendo al contempo l’eventuale mantenimento del controllo gestionale e operativo da parte dell’imprenditore fino alla sua morte.